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La legislazione per il sostegno della maternità e della maternità e la legge sul “Diritto del minore ad una famiglia” stabiliscono che i genitori adottivi e affidatari, con affido pre-adottivo o temporaneo, hanno gli stessi diritti dei genitori biologici in materia di congedo di maternità, di congedo di paternità, di congedi parentali. Hanno le stesse tutele e le stesse opportunità.

E’ loro estesa la disposizione sulla flessibilità dell’orario di lavoro e quella che consente ai datori di lavoro lo sgravio contributivo per la sostituzione di assenti in congedo e, per la durata di un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare, anche in caso di sostituzione di lavoratrice autonoma.

Cambia solo la decorrenza, dal momento che si deve fare riferimento alla data dell’ingresso del minore nel nucleo familiare. 
Varia l’età massima del minore:

  • Per il congedo di maternità: il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.
  • Per il congedo di paternità: alle stesse condizioni del congedo di maternità e, quindi, quando la madre abbia rinunciato a fruirne o sia deceduta o il minore sia stato affidato in via esclusiva al padre.
  • Per il congedo parentale (ex facoltativa): qualunque sia l’età del minore, entro otto anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

Normativa di riferimento:

  • Legge n°149 del 2001 “Diritto del minore ad una famiglia”;
  • Legge n°53 del 2000 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
  • Circolare INPS n°109/2000-06-30;
  • Testo coordinato degli articoli della Legge n°1204/1971, modificati con legge n°53/2000;
  • Legge Finanziaria.
  • Sito INPS: www.inps.it

Contributo mensile: la famiglia affidataria percepisce un contributo fisso mensile svincolato dal reddito. L’importo del contributo è determinato dall’entità dell’impegno richiesto alla famiglia affidataria e dalle decisioni delle singole Amministrazioni.

Rimborso spese agli affidatari: oltre al contributo mensile, alcune Amministrazioni rimborsano gli oneri sostenuti per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affido. Le Amministrazioni dovranno indicare le spese per cui è possibile richiedere il rimborso, le modalità e gli atti amministrativi necessari per l’erogazione dello stesso.

Assicurazione: I minori in affido sono assicurati dall’ente locale per infortuni, incidenti e danni provocati e subiti nel corso dell’affidamento.

Assegni familiari: il giudice può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati temporaneamente in favore dell’affidatario. L’affidatario, presentando al datore di lavoro il proprio stato di famiglia da cui risulta l’iscrizione del minore in affido, corredato dal provvedimento giudiziario o amministrativo, può ottenere dal datore di lavoro gli assegni, essendo compito di quest’ultimo comunicare all’INPS le variazioni relative a quel lavoratore.

Detrazioni d’imposta: la legge sul diritto del minore alla propria famiglia, sancisce che sono applicabili agli affidatari le detrazioni di imposta per carichi di famiglia, perché l’affidato risulti a carico e ciò sia comprovato da un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Anche questa possibilità va richiesta e dovrà essere disposta dal Giudice Tutelare nell’affidamento consensuale e dal Tribunale per i Minorenni nell’affido giudiziale.

GEA società cooperativa sociale

via SS Cirillo e Metodio, 5 - 70124 Bari (BA) +39 080.53.03.627 8:30-13:00 / 15:00-18:00

L’idea progettuale consiste nella realizzazione di un sistema di gestione implementato ad hoc per l’amministrazione delle cooperative coinvolte che raccolga i dati degli interventi erogati e li predisponga per centro di costo per consentire il monitoraggio quantitativo e qualitativo di quanto svolto dai singoli operatori nei diversi servizi.
Per maggiori dettagli visita il sito web: SMARTCOOP

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